Guida · DVR · 16 minuti
Chi fa il DVR, cosa deve contenere e quando va aggiornato
In breve. Il DVR è il documento di valutazione dei rischi: descrive tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e le misure per ridurli.1 Serve in ogni azienda che ha almeno un lavoratore, anche un tirocinante o un socio lavoratore.1 Lo fa il datore di lavoro, che non può delegarlo, insieme all’RSPP e al medico competente se nominato, dopo aver consultato l’RLS.1 Non scade: va rielaborato entro 30 giorni quando cambiano processi, organizzazione o tecnica, dopo infortuni significativi o se la sorveglianza sanitaria lo richiede. Una nuova impresa ha 90 giorni.1
Cos’è il DVR e a cosa serve
DVR sta per documento di valutazione dei rischi. È il documento che il datore di lavoro redige a conclusione della valutazione di tutti i rischi presenti in azienda, come prevede il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008, articoli 17, 28 e 29).1
La legge gli chiede di essere uno strumento operativo: i criteri di redazione li sceglie il datore di lavoro, «con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità», in modo che il documento sia completo e serva davvero a «pianificare gli interventi aziendali e di prevenzione».1 Non è quindi un fascicolo da tenere in un cassetto: dice quali rischi ci sono, cosa è già stato fatto, cosa resta da fare, entro quando e chi se ne occupa.
Dal DVR discendono le altre scelte della sicurezza: quali corsi deve fare ogni mansione, quali lavoratori vanno a visita medica, quali dispositivi di protezione servono, come si gestiscono le emergenze.
Chi deve avere il DVR
Ogni datore di lavoro, pubblico o privato, che ha anche un solo lavoratore. Per la legge è lavoratore chiunque lavori nell’organizzazione di un datore di lavoro «indipendentemente dalla tipologia contrattuale» e «con o senza retribuzione»; sono equiparati il socio lavoratore di cooperativa o di società, l’associato in partecipazione, il tirocinante e, quando usano laboratori o attrezzature, gli allievi dei corsi di formazione professionale.1
Sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.1 Chi lavora da solo, senza lavoratori né equiparati, non è datore di lavoro nel senso della legge e quindi non redige un DVR.
Il numero dei dipendenti non toglie l’obbligo: cambia solo il metodo che si può usare (vedi il DVR semplificato).
Chi fa il DVR
La valutazione di tutti i rischi e il documento che la descrive sono uno dei due obblighi che il datore di lavoro non può delegare (l’altro è la nomina dell’RSPP).1 Può farsi aiutare da consulenti e tecnici, ma il documento resta suo e la responsabilità anche.
La legge dice anche con chi va fatto:1
- in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- in collaborazione con il medico competente, nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria;
- previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Un DVR comprato già fatto e firmato senza questi passaggi non rispetta la legge, anche se il contenuto sembra completo: manca la collaborazione con l’RSPP e la consultazione dell’RLS, e anche questo è sanzionato.1
Il datore di lavoro può farlo da solo? Sì, se svolge lui stesso i compiti dell’RSPP. È possibile nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, agricole e zootecniche fino a 30, della pesca fino a 20 e nelle altre aziende fino a 200, con alcune esclusioni (industrie a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, impianti nucleari, esplosivi, industrie estrattive e strutture sanitarie oltre i 50 lavoratori). In quel caso deve aver frequentato il corso previsto e ne informa prima l’RLS; la collaborazione del medico competente, dove serve, resta.1
Cosa deve contenere
La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute: anche quelli per gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, lo stress lavoro-correlato, le lavoratrici in gravidanza, le differenze di genere, l’età, la provenienza da altri Paesi e il tipo di contratto.1
Il documento deve contenere:1
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri adottati;
- le misure di prevenzione e protezione attuate e i DPI adottati;
- il programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;
- le procedure per attuare le misure e i ruoli dell’organizzazione che devono provvedere, affidati solo a persone con competenze e poteri adeguati;
- i nomi di RSPP, RLS (o RLST) e medico competente che hanno partecipato alla valutazione;
- le mansioni che espongono a rischi specifici e richiedono capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento.
Vanno rispettate anche le regole specifiche degli altri titoli del Testo Unico.1
I rischi con regole proprie
Oltre ai principi generali, il Testo Unico dedica un titolo a ciascun gruppo di rischi, con regole specifiche di valutazione che il DVR deve rispettare:1
- luoghi di lavoro (titolo II);
- attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale (titolo III);
- cantieri temporanei o mobili (titolo IV);
- segnaletica di salute e sicurezza (titolo V);
- movimentazione manuale dei carichi (titolo VI);
- videoterminali (titolo VII);
- agenti fisici, come rumore e vibrazioni (titolo VIII);
- sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni e amianto (titolo IX);
- agenti biologici (titolo X);
- atmosfere esplosive (titolo XI).
Un ufficio con videoterminali, un magazzino con movimentazione dei carichi e un’officina con rumore e agenti chimici hanno quindi DVR molto diversi. La valutazione dello stress lavoro-correlato invece riguarda ogni azienda.1
Le valutazioni specifiche più frequenti
Per alcuni rischi la legge non si accontenta di un giudizio: fissa numeri, misure e cadenze proprie, e i risultati entrano nel DVR. Sono le parti che più spesso mancano o restano ferme a anni prima.
| Rischio | Cosa chiede | I numeri | Ogni quanto |
|---|---|---|---|
| Rumore | Valutare sempre; misurare con strumenti se si possono superare i valori inferiori di azione | 80 dB(A) valore inferiore di azione, 85 superiore, 87 limite (esposizione giornaliera) | Almeno ogni 4 anni, e quando qualcosa cambia |
| Vibrazioni | Valutare e, quando serve, misurare; le banche dati e i dati del costruttore aiutano, ma la misura resta il metodo di riferimento | Mano-braccio: azione 2,5 m/s², limite 5. Corpo intero: azione 0,5 m/s², limite 1,0 | Almeno ogni 4 anni, e quando qualcosa cambia |
| Agenti chimici | Censire gli agenti pericolosi, leggere le schede di sicurezza, valutare anche manutenzione, pulizia e la combinazione di più agenti | Se il rischio è basso per la sicurezza e irrilevante per la salute non scattano le misure specifiche | Periodicamente, e prima di iniziare un’attività nuova |
| Videoterminali | Analizzare vista, postura, ergonomia del posto; sorveglianza sanitaria per chi è videoterminalista | Videoterminalista da 20 ore a settimana; pausa di 15 minuti ogni 120 se il contratto non dice altro | Visita ogni 2 anni sopra i 50 anni o con prescrizioni, ogni 5 negli altri casi |
| Movimentazione dei carichi | Evitarla con mezzi meccanici; se non si può, valutarla e ridurla | Criteri delle norme tecniche UNI ISO 11228 | Quando cambiano carichi, posti o lavoratori |
Le valutazioni di rumore e vibrazioni le fa personale qualificato del servizio di prevenzione e protezione, e i dati misurati diventano parte del DVR.1 Per tutti questi rischi il documento può anche spiegare perché non serve una valutazione più dettagliata: la giustificazione va scritta, non sottintesa.1
Lo stress lavoro-correlato si valuta in ogni azienda dal 2010, secondo le indicazioni della Commissione consultiva permanente. Si parte da una valutazione preliminare su indicatori oggettivi di tre famiglie: eventi sentinella (infortuni, assenze per malattia, turnover, segnalazioni del medico competente, lamentele formali), contenuto del lavoro (carichi, ritmi, orari e turni) e contesto (ruolo, autonomia, conflitti, comunicazione). Se emergono elementi di rischio e le misure correttive non bastano, segue una valutazione approfondita sulla percezione dei lavoratori.1,4
Come si fa, passo per passo
La legge fissa cosa deve uscire dalla valutazione, non un modulo unico. In pratica il lavoro segue sempre questi passi, che sono quelli del modello delle procedure standardizzate:2
- Descrivere l’azienda: attività, luoghi, reparti, mansioni, attrezzature, sostanze, orari e numero di lavoratori per mansione.
- Individuare i pericoli per ogni luogo e ogni mansione, compresi quelli legati a persone (nuovi assunti, gravidanza, lavoratori stranieri, contratti brevi).
- Valutare i rischi con i criteri scelti e, dove i titoli specifici lo chiedono, con misure strumentali: rumore, vibrazioni, agenti chimici.
- Stabilire le misure di prevenzione e protezione e i DPI, con il programma di miglioramento: cosa si fa, entro quando, chi lo fa.
- Consultare l’RLS, condividere con RSPP e medico competente, firmare e dare al documento la data certa.
- Mettere in pratica: formazione e addestramento per mansione, sorveglianza sanitaria, procedure, emergenze.
Per partire servono di solito: l’elenco dei lavoratori con le mansioni, le planimetrie dei luoghi, l’elenco delle attrezzature con manuali e verifiche, le schede di sicurezza delle sostanze, le nomine (RSPP, medico competente, addetti alle emergenze), gli attestati di formazione e il registro degli infortuni.
Il DVR semplificato: le procedure standardizzate
Le aziende piccole hanno un metodo più semplice, ma lo stesso obbligo. Le procedure standardizzate sono un modello pubblico, approvato con decreto del 30 novembre 2012, con moduli già impostati per descrivere l’azienda, individuare i pericoli, valutare i rischi e programmare le misure.2
- fino a 10 lavoratori, la legge prevede che la valutazione si faccia sulla base delle procedure standardizzate;1
- fino a 50 lavoratori, il datore di lavoro può usarle;1
- non si possono usare nelle aziende a rischio più alto: industrie a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, impianti nucleari, esplosivi, industrie estrattive e strutture sanitarie oltre i 50 lavoratori, e dove ci sono rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o da amianto.1
Il modello semplifica la forma, non la sostanza: il documento va fatto con RSPP e medico competente, dopo aver consultato l’RLS, e deve avere la data certa.1 L’autocertificazione della valutazione dei rischi, che un tempo era ammessa per le aziende fino a 10 lavoratori, non è più possibile dal 30 giugno 2013.1
Per gli uffici esiste anche uno strumento online pubblico, sviluppato sul prototipo europeo OiRA e recepito con decreto del 2018, che guida la valutazione passo per passo.3
Data certa, firma e dove si tiene
Il DVR può essere su carta o digitale, ma deve avere una data certa. In alternativa, la data è attestata dalla firma del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, da quelle di RSPP, RLS o RLST e medico competente, se nominato.1
Il documento va custodito nell’unità produttiva a cui si riferisce: non in sede legale o dal consulente, se l’attività si svolge altrove.1 Se manca nel luogo di lavoro la sanzione è amministrativa, da 2.847,69 a 9.397,33 euro.1 Chi lo tiene in digitale deve garantire accessi riservati, modifiche tracciate e una copia su almeno due supporti.1
Chi può vederlo. L’RLS ha diritto a riceverne copia su richiesta, anche in formato digitale, e il documento si consulta solo in azienda.1 Un lavoratore che vuole sapere a quali rischi è esposto lo chiede al proprio RLS o al datore di lavoro, che deve comunque informarlo sui rischi della sua attività.1
Quando va fatto e quando va rifatto
Nuova impresa: la valutazione si fa subito e il documento va elaborato entro 90 giorni dall’inizio dell’attività. Nel frattempo il datore di lavoro deve dare immediata evidenza scritta delle misure adottate e comunicarle all’RLS.1
Il DVR non ha una scadenza in anni. Va rielaborato in questi casi:1
- modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative per salute e sicurezza;
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- infortuni significativi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario.
La rielaborazione va fatta entro 30 giorni dalla causa, con le stesse modalità (RSPP, medico competente, consultazione dell’RLS). Le misure di prevenzione si aggiornano subito, dandone evidenza scritta e comunicazione all’RLS.1
Esempi concreti: un nuovo macchinario o un nuovo reparto, un cambio di sede, un turno notturno introdotto, l’uso di una sostanza pericolosa mai usata prima, un infortunio grave.
Nelle aziende e unità produttive con più di 15 lavoratori c’è anche un controllo fisso: la riunione periodica, almeno una volta l’anno, con datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS, dove il datore di lavoro sottopone all’esame proprio il DVR, insieme agli infortuni, ai DPI e ai programmi di formazione.1
Il DVR non basta negli appalti: il DUVRI
Quando un’azienda affida lavori, servizi o forniture ad altre imprese o a lavoratori autonomi dentro i propri locali, il committente elabora un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), con le misure per eliminare o ridurre i rischi dovuti alla presenza contemporanea di più imprese. Il DUVRI è allegato al contratto e va adeguato all’evoluzione dei lavori.1 Il DVR riguarda i rischi della propria azienda; il DUVRI quelli che nascono dall’incontro fra aziende diverse nello stesso luogo.
Cosa rischia chi non ha il DVR
La mancata valutazione dei rischi o la mancata elaborazione del documento sono punite con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro; l’arresto sale da quattro a otto mesi nelle attività più a rischio.1
Anche un DVR incompleto è sanzionato: ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro se mancano le misure, il programma di miglioramento o le procedure, oppure se non è stato fatto con RSPP, medico competente e consultazione dell’RLS; ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 euro se mancano la relazione con i criteri o l’indicazione delle mansioni a rischio specifico.1
Corsi collegati
Documento di valutazione dei rischi · DUVRI · RSPP esterno · Medico competente
Domande frequenti
Cosa vuol dire DVR?
Documento di valutazione dei rischi: il documento con cui il datore di lavoro descrive tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, le misure adottate e il programma per migliorare, come prevede il D.Lgs. 81/2008.
Chi deve fare il DVR?
Il datore di lavoro, in collaborazione con RSPP e medico competente e dopo aver consultato l’RLS. Non può delegarlo, ma può farsi aiutare da un consulente.
Posso redigere il DVR da solo?
Il datore di lavoro può svolgere lui stesso i compiti dell’RSPP nelle aziende entro i limiti dell’Allegato II del D.Lgs. 81/2008, dopo il corso previsto. Il medico competente, dove serve, e la consultazione dell’RLS restano obbligatori.
Serve il DVR anche con un solo dipendente?
Sì: l’obbligo nasce con il primo lavoratore, anche tirocinante o socio lavoratore.
Chi può fare il DVR semplificato?
Le aziende fino a 50 lavoratori possono usare le procedure standardizzate del decreto 30 novembre 2012, tranne quelle a rischio più alto (chimico, biologico, cancerogeno, amianto, atmosfere esplosive e le altre escluse dall’art. 29).
Il DVR ha una scadenza?
No, non scade dopo un numero di anni. Va rielaborato entro 30 giorni quando cambiano processi, organizzazione o tecnica, dopo infortuni significativi o se la sorveglianza sanitaria lo richiede.
Quanto tempo ha una nuova azienda per fare il DVR?
90 giorni dall’inizio dell’attività, ma la valutazione va avviata subito e le misure adottate vanno documentate da subito.
Dove deve essere tenuto il DVR?
Nell’unità produttiva a cui si riferisce, su carta o in digitale. Se manca sul luogo di lavoro la sanzione va da 2.847,69 a 9.397,33 euro.
Chi firma il DVR?
Il datore di lavoro. Se il documento non ha una data certa, la data si prova con le firme anche di RSPP, RLS o RLST e medico competente.
Il DVR va dato ai lavoratori?
L’RLS ha diritto di riceverne copia su richiesta; il documento si consulta in azienda. I lavoratori vanno informati sui rischi della loro attività.
Esiste un modello di DVR da scaricare?
Il modello pubblico è quello delle procedure standardizzate, con i moduli allegati al decreto 30 novembre 2012. Un modello compilato senza sopralluogo e senza consultare l’RLS però non basta.
Che differenza c’è tra DVR e DUVRI?
Il DVR valuta i rischi della propria azienda. Il DUVRI valuta i rischi da interferenza quando lavorano nei propri locali imprese esterne o lavoratori autonomi.
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo coordinato dell’Ispettorato nazionale del lavoro, edizione gennaio 2026: art. 2 c. 1 lett. a-b (pag. 1), art. 17 (pag. 24), art. 18 c. 1 lett. o (pag. 25), art. 26 c. 3 (pag. 32), art. 28 (pag. 36-37), art. 29 (pag. 38-39), art. 31 c. 6 (pag. 41), art. 34 (pag. 43-44), art. 35 (pag. 44), art. 36 (pag. 45), art. 53 (pag. 60), art. 55 (pag. 62), art. 168 (pag. 111), artt. 173-176 (pag. 113-114), art. 181 (pag. 117), artt. 189-190 (pag. 119), artt. 201-202 (pag. 123), artt. 223-224 (pag. 136-137); Allegato II (Allegati, pag. 4), Allegato XXXIII
- Decreto interministeriale 30 novembre 2012, procedure standardizzate per la valutazione dei rischi (G.U. n. 285 del 6 dicembre 2012)
- Decreto del Ministro del lavoro n. 61 del 23 maggio 2018, strumento di supporto OiRA per il settore Uffici
- Lettera circolare del Ministero del lavoro del 18 novembre 2010, prot. 15/SEGR/0023692: indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato
Guida pubblicata il 29 settembre 2026, aggiornata il 5 ottobre 2026.
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